Art. 70
LEGGE 10 agosto 1950, n. 648
In vigore dal 16 set 1950
In mancanza di diversa disposizione, la pensione e gli assegni regolati dal presente titolo decorrono dal giorno successivo a quello della morte o della scomparsa del militare o del civile.
Quando occorre ripartire fra più aventi diritto una pensione od assegno conferito a taluno di essi, il riparto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.
Nei casi di promozione postuma degli ufficiali delle forze armate, le competenze relative al nuovo grado sono considerate, ai soli effetti della liquidazione della pensione o degli assegni come decorrenti dalla data a cui è fatta risalire l'anzianità di grado.
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