Art. 65

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 1 lug 1971
La pensione si perde dagli orfani quando siano giunti alla età maggiore, salvo il caso di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro prevista dal primo comma, dell' e dalle figlie anche di età minore, quando abbiano contratto matrimonio.
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