Art. 65
LEGGE 10 agosto 1950, n. 648
In vigore dal 1 lug 1971
La pensione si perde dagli orfani quando siano giunti alla età maggiore, salvo il caso di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro prevista dal primo comma, dell' e dalle figlie anche di età minore, quando abbiano contratto matrimonio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1950-08-10;648#art-65