Art. 63

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 27 feb 1975
Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente articolo, anche i figli e le figlie nubili maggiorenni divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A, prima di avere raggiunto la maggiore età o prima della data di cessazione del diritto a pensione da parte del genitore. (16) Nei casi di inabilità temporanea si applicano le norme del quarto comma dell'. Gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per cause di guerra hanno diritto al cumulo delle due pensioni, compreso l'assegno speciale temporaneo.
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LEGGE 10 agosto 1950, n. 648 (Art. 63 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo