Art. 59

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 17 lug 1975
La vedova che passi ad altre nozze perde la pensione. 20a Tuttavia, quando non vi siano orfani ai quali spetti per riversibilità la pensione, ha diritto di conseguire un capitale pari a: sette annualità della pensione vedovile di guerra, contemplate nelle annesse tabelle, G e H, se alla data del nuovo matrimonio non abbia oltrepassato i 25 anni; sei annualità, se alla stessa data abbia oltrepassato i 25, ma non i 30 anni; cinque annualità se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 30, ma non i 35 anni; quattro annualità, se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 35, ma non i 40 anni. Se la vedova abbia oltrepassato i 40 anni alla data delle nuove nozze o se, alla stessa data, esistano orfani a cui spetti per riversibilità la pensione, essa ha diritto a conseguire un capitale pari a tre annualita della pensione. Nessun capitale spetta alla vedova, che passi a nuove nozze dopo oltrepassati i 50 anni. La domanda per ottenere il capitale di cui sopra deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del nuovo matrimonio o della consegna del libretto di pensione, se il matrimonio è avvenuto anteriormente.
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