Art. 58
LEGGE 10 agosto 1950, n. 648
In vigore dal 16 set 1950
La vedova ha diritto alla pensione di guerra se il matrimonio è stato contratto anteriormente alle ferite o malattie da cui derivò la morte del militare o del civile. A tale effetto l'infermità non dipendente da causa violenta. esterna si presume contratta per i civili nel giorno dell'evento, e per i militari nel giorno della prima constatazione, e, in ogni caso, non oltre il giorno del congedo o del collocamento a riposo.
Quando il matrimonio sia posteriore, ma la richiesta delle pubblicazioni, in seguito alle quali esso venne celebrato, sia anteriore alla ferita o malattia, la vedova ha egualmente diritto alla pensione.
Per la vedova, del civile morto per la causa di guerra di cui all' e del militare deceduto per causa del servizio di guerra od attinente alla guerra ma non provvisti di pensione o di assegno rinnovabile, si considera tempestivo il matrimonio contratto entro i cinque anui dal giorno dell'evento per i civili e dalla data dell'invio in congedo o del collocamento a riposo per i militari, purchè non sia durato meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorchè postuma.
Se il militare od il civile erano provvisti di pensione o di assegno rinnovabile, si considera tempestivo il matrimonio in qualunque tempo contratto, purchè sia durato non meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorchè postuma.
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