Art. 54
LEGGE 10 agosto 1950, n. 648
In vigore dal 16 set 1950
Nessuna modificazione nel trattamento di pensione viene fatta agli invalidi di guerra, qualunque sia il grado della rieducazione professionale conseguita e qualunque sia lo stipendio, mercede o assegno che a qualsiasi titolo essi possano riscuotere per l'opera propria dallo Stato, da enti pubblici o da privati. Il godimento di una pensione o di un assegno di guerra non è ostacolo al conseguimento di una pensione ordinaria quando l'invalido venga ad acquistarine il diritto indipendente, niente dall'invalidità, di guerra.
I criteri per la valutazione dei servizi militari e delle campagne di guerra, agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria alla quale l'invalido possa acquistare diritto dopo la liquidazione della pensione o dell'assegno di guerra, sono regolati dalle disposizioni sulle pensioni ordinarie normali.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli ufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio nell'Esercito, nella Marina, nella Aeronautica e nella Guardia di finanza.
Quando l'invalido è costretto ad abbandonare il servizio in conseguenza dell'infermità di guerra, senza aver conseguito il diritto ad una pensione ordinaria normale, gli anni di servizio ulteriormente prestati sono computati in aggiunta a quelli prestati anteriormente alla infermità per la concessione dell'assegno integratore di cui all'. Resta salvo il diritto all'opzione per la indennità una volta tanto, ove sia il caso.
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