Art. 52

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Ai militari inviati in licenza speciale è in facoltà del Ministro per il tesoro di concedere, a titolo di anticipazione e qualora vi siano elementi di presunzione circa la dipendenza da causa di servizio della invalidità, la pensione o l'assegno corrispondente alla categoria proposta all'atto dell'invio in licenza speciale, nella misura stabilita dall'annessa tabella D con gli eventuali assegni accessori. In caso di denegata pensione o di concessione di pensione o di assegno in misura inferiore a quella corrisposta a titolo di anticipazione, le somme non dovute o pagate in più, in base al presente articolo, sono abbuonate.
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