Art. 46

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 21 dic 1961
L'invalido provvisto di pensione o di assegno di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo: a) di lire 18 mila per la moglie che non abbia alcun reddito proprio; b) di lire 36 mila per ciascuno dei figli, finchè minorenni, ed inoltre nubili, se femmine . Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni che siano o divengano inabili a qualsiasi lavoro per una infermità ascrivibile alla 1ª categoria dell'annessa tabella A, finchè duri tale inabilità. Se la domanda sia presentata oltre un anno dal giorno in cui è sorto il diritto, l'aumento integratore decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648#art-46

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 10 agosto 1950, n. 648 (Art. 46 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo