Art. 43

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Per ottenere la concessione dell'assegno di previdenza, gli interessati devono presentare domanda al Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra. L'assegno decorre dal compimento dell'età di cui al primo comma dell'. Qualora la domanda venga presentata oltre un anno dal compimento dell'età di cui al comma precedente e nei casi di inabilità indicati nel secondo e terzo comma dell' l'assegno decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
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LEGGE 10 agosto 1950, n. 648 (Art. 43 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo