Art. 34

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Per i minori invalidi di 1ª categoria la necessità del ricovero è presunta. Il trattamento complessivo di pensione di guerra, detratta la ritenuta di cui all', è corrisposto con le cautele di legge ai legali rappresentanti dei minori medesimi.
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LEGGE 10 agosto 1950, n. 648 (Art. 34 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo