Art. 34
LEGGE 10 agosto 1950, n. 648
In vigore dal 16 set 1950
Per i minori invalidi di 1ª categoria la necessità del ricovero è presunta.
Il trattamento complessivo di pensione di guerra, detratta la ritenuta di cui all', è corrisposto con le cautele di legge ai legali rappresentanti dei minori medesimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1950-08-10;648#art-34