Art. 41
LEGGE 10 agosto 1950, n. 648
In vigore dal 30 mag 1967
Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione o assegno rinnovabile della 2ª, 3ª e 4ª categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5ª all'8ª, quando abbiano compiuto, rispettivamente, il 55° ed il 60° anno di età, e risulti altresì che il reddito complessivo netto, definito ai fini dell'imposta complementare, giusta l'articolo 130 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non sia superiore a lire 720.000 annue, è concesso un assegno di previdenza, non riversibile nè sequestrabile, di annue lire 144.000.
I limiti di età previsti nel precedente comma sono fissati a 5 anni indipendentemente dalla categoria, quando trattasi di donne mutilate ed invalide fornito di pensione o assegno rinnovabile.
Si prescinde dai suddetti limiti di età quando trattasi di mutilati ed invalidi che in sede di visita collegiale, siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.
L'ammontare complessivo del reddito netto di cui al primo comma si determina sulla scorta delle certificazioni rilasciate dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette in base alle dichiarazioni annuali di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, che siano divenute definitive.
Ai fini della concessione dell'assegno di previdenza gli interessati devono presentare agli Uffici distrettuali delle imposte dirette la dichiarazione dei redditi per la imposta complementare, nelle forme previste dal testo unico delle imposte dirette anche in deroga alle norme sulla esenzione dall'obbligo della, dichiarazione stessa. L'Ufficio provinciale del tesoro, che deve comunque acquisire la certificazione di cui al presente articolo, nel caso in cui ne sia privo, la richiede al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette. Questo provvederà a far compilare dagli interessati la dichiarazione di cui al precedente comma e sulla base di essa a rimettere all'Ufficio provinciale del tesoro le certificazioni di cui al precedente comma.
Per titolari di pensione ed assegni di guerra residenti all'estero, la concessione dell'assegno di previdenza, in deroga al disposto dell' del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è fatta con decreto del Ministro per il tesoro ed è subordinata alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a quelle corrispondenti ai redditi stabiliti dal primo comma, avvalendosi ove occorra anche di dichiarazioni delle competenti Autorità consolari. (12)
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