Art. 32

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 21 dic 1961
Qualora l'invalido fruisca di cura ospedaliera di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, o di altre Amministrazioni, gli assegni di cui agli della presente legge 3 e 4 della legge 26 luglio 1957, n. 616, sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore ad un quarto per il periodo di tempo corrispondente al ricovero, in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese che l'Opera nazionale o l'Amministrazione competente deve sostenere presso i singoli Istituti di ricovero ed alle condizioni di famiglia dell'invalido. Il relativo importo è versato a favore della detta Opera ovvero delle altre Amministrazioni interessate .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648#art-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo