Art. 27
LEGGE 10 agosto 1950, n. 648
In vigore dal 16 set 1950
La pensione, l'assegno o l'indennità di guerra sono liquidati, per ciascuna categoria di invalidità, in base alla seguente ripartizione per gruppi di gradi:
a) ufficiali generali;
b) ufficiali superiori:
c) ufficiali inferiori:
d) sottufficiali e truppa.
Il grado è quello che il militare rivestiva al momento in cui si verificò l'evento di servizio e, nel caso di una malattia, alla data della prima constatazione sanitaria o comunque non oltre il giorno del congedo.
Le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana sono equiparate, ai fini della concessione della pensione o dell'assegno di guerra, al grado di sottotenente.
Al cittadino divenuto invalido per fatto di guerra, di cui all', la pensione, l'assegno o l'indennità si liquida nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa. Ove però egli, al momento dell'evento, risulti in possesso di un grado militare, anche nelle categorie in congedo, la pensione, l'assegno o l'indennità è concessa in base a tale grado.
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