Art. 21

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Le pensioni, gli assegni o le indennità, di cui alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni generali concernenti le pensioni civili e militari, in quanto non contrastino con quelle della presente legge. Per gli invalidi di guerra restano tuttavia in vigore le eccezioni stabilite dall' della legge 25 marzo 1917, n. 481.
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LEGGE 10 agosto 1950, n. 648 (Art. 21 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo