Art. 24

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Qualora alla scadenza del periodo di assegno rinnovabile non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidità, l'assegno è prorogato per non oltre un anno, in base agli atti della relativa liquidazione. Nei casi di riduzione di categoria, la somma corrisposta per proroga sarà imputata al nuovo assegno, limitatamente però all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate della minore categoria. Nel caso in cui all'invalido non venga concesso ulteriore assegno per guarigione, la somma suddetta sarà abbuonata.
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