Art. 23

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
L'assegno rinnovabile è accordato per periodi di tempo non inferiori a due anni, nè superiori a quattro. Entro i sei mesi anteriori al termine di ciascun periodo, il mutilato o l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari, e, secondo l'esito di questi, l'assegno viene o convertito in pensione ovvero in indennità per una volta tanto, o prorogato per un nuovo periodo, o soppresso. La somma dei vari periodi per cui è accordato l'assegno rinnovabile non può eccedere gli otto anni, al termine dei quali esso deve essere in ogni caso o convertito in pensione ovvero in indennità per una volta tanto o soppresso. La somma dei periodi di cui al comma precedente non può eccedere i quattro anni per gli invalidi affetti da tubercolosi o da altre malattie di cui alla tabella E, e fruenti per la stessa malattia di assegno rinnovabile con superinvalidità. In ogni caso, qualora i detti invalidi, alla scadenza dell'assegno, vengano riconosciuti migliorati si da essere ascrivibili ad una categoria inferiore alla prima, conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio, ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata la ascrivibilità alla categoria inferiore.
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