Art. 18

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni dello Stato che provvedono al pagamento delle pensioni con i propri bilanci o con fondi speciali, nonchè delle Aziende municipalizzate e di tutti gli Enti pubblici che facciano al proprio personale un trattamento privilegiato nei casi di inabilità contratta o di morte avvenuta per causa di servizio, quando siano morti o divenuti permanentemente inabili al servizio per le cause indicate nel precedente articolo, sono considerati morti o feriti a causa dell'esercizio delle loro funzioni agli effetti della pensione privilegiata, dovuta in applicazione dei regolamenti degli Enti e delle Amministrazioni suddette, qualora detta pensione sia più favorevole di quella di guerra. La differenza tra gli assegni liquidati in applicazione del comma precedente e il trattamento normale dovuto in base alle disposizioni proprie delle Amministrazioni ed Enti, di cui al comma stesso, è a carico dello Stato.
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