Art. 19
LEGGE 10 agosto 1950, n. 648
In vigore dal 16 set 1950
Le norme di cui all'articolo precedente si applicano altresì ai dipendenti di tutti gli Enti per i quali sia ammesso, dalle norme vigenti, il riparto delle spese per le pensioni tra essi e lo Stato, in dipendenza dei servizi a quelli e a questo rispettivamente prestati, agli iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara; nonchè a tutti gli iscritti ai fondi, e trattamenti di previdenza costituiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in virtù di disposizioni legislative e regolamentari, ovvero di accordo collettivo o convenzione stipulata tra l'Istituto e l'Ente o l'Azienda da cui gli iscritti dipendono.
Le stesse norme si applicano alle varie categorie di personale iscritto agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro e al personale governativo iscritto all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Se gli Enti, Amministrazioni o Istituti, di cui all' ed ai commi precedenti, siano tenuti a corrispondere solamente una indennità per una volta tanto, per gli effetti del presente articolo si provvede alla sua valutazione in rendita, vitalizia o temporanea in base alle apposite tabelle annesse alle leggi e ai regolamenti delle singole gestioni o delle gestioni affini.
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