Art. 17
LEGGE 10 agosto 1950, n. 648
In vigore dal 16 set 1950
Il militare di carriera divenuto invalido per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, e la sua famiglia, in caso di morte, hanno sempre facoltà di optare per la pensione privilegiata ordinaria, che spetterebbe a termini delle disposizioni vigenti all'epoca in cui si verificò l'evento di servizio, e in base agli stipendi goduti a quella data, integrata dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, in essi compreso l'assegno speciale temporaneo istituito con decreto legislativo 29 dicembre 1946, n. 576.
Agli impiegati civili, agli operai ed agli agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, chiamati o trattenuti sotto le armi in tempo di guerra, i quali per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, riportino ferite o contraggano infermità che li rendano permanentemente inabili anche al servizio civile, e alle loro famiglie quando da tali ferite o infermità sia derivata la morte, in luogo della pensione di guerra vieni liquidata, se più favorevole, la pensione privilegiata civile, che spetta loro in base alle disposizioni vigenti e agli stipendi goduti al momento in cui sorge il diritto, integrata dagli assegni accessori annessi alla, pensione di guerra, in essi compreso l'assegno speciale temporaneo di cui al precedente comma.
La stessa disposizione si applica anche, ai pensionati civili dello Stato, richiamati alle armi ed alle loro famiglie, avendo riguardo allo stipendio o alla paga, di cui erano provvisti all'atto della cessazione dal servizio civile.
La pensione, di guerra sostituisce quella precedentemente goduta, ma non può essere inferiore a questa.
La causa della morte, delle lesioni o delle infermità, la loro gravità e le loro conseguenze, sono accertate secondo le norme stabilite dalla presente legge.
Le disposizioni di questo articolo e quelle degli sono applicabili ai cittadini italiani ritenuti invalidi per fatti di guerra di cui all'.
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