Art. 11

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nel caso della esistenza di un rapporto di dipendenza dell'infortunato dallo Stato o da Enti pubblici o da ditte private. Qualora però fosse dovuta indennità in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, è in facoltà degli interessati di optare tra la indennità stessa, e la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, secondo le norme di cui agli articoli seguenti. La pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, non è cumulabile con qualsiasi altro indennizzo liquidato per lo stesso titolo, a meno che tale indennizzo derivi da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore dell'interessato.
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LEGGE 10 agosto 1950, n. 648 (Art. 11 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo