Art. 5
LEGGE 10 agosto 1950, n. 648
In vigore dal 16 set 1950
Spetta la pensione, l'assegno o la indennità di guerra, anche quando l'invalidità o la morte sia stata determinata da ferite, lesioni o malattie, riportate od aggravate per causa di servizio attinente alla guerra.
Sono considerati servizi attinenti alla guerra quelli che esistono soltanto durante lo stato di guerra, ovvero che, per lo straordinario sviluppo dovuto alle esigenze belliche, presentano maggiori pericoli o richiedono maggiori fatiche che non in tempo di pace.
Sono anche considerati attinenti alla guerra i servizi resi dai militari richiamati e da quelli che, per ragioni di età o di salute, in tempo di pace sarebbero stati liberi od esonerati dagli obblighi di leva. In tali casi è sempre necessario che i militari siano stati sottoposti a servizi particolarmente gravosi in rapporto alle loro condizioni individuali.
Il servizio prestato in uffici che non siano al seguito di truppe operanti non si considera mai come servizio di guerra o attinente alla guerra, salvo nel caso in cui l'invalidità o la morte derivino da azioni belliche.
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