Art. 1

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Ai militari delle Forze armate, agli appartenenti a Corpi o servizi ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana, che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermità, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità, di lavoro, ed alle loro famiglie, quando da tali ferite, lesioni o infermità, sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge. Le equiparazioni fra i gradi dei personali appartenenti ai Corpi o servizi ausiliari e quelli dell'Esercito sono determinate con decreti del Capo dello Stato, udito il Consiglio di Stato. Ai militari addetti in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati od assunti da Enti pubblici o da privati, ancorchè vi abbiano prestato servizio in qualità di comandati, si applica il regime delle pensioni di guerra, quando trattisi di decesso o invalidità direttamente derivanti da azioni belliche.
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LEGGE 10 agosto 1950, n. 648 (Art. 1 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo