Art. 6

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Non spetta mai pensione, assegno o indennità, nei casi in cui la invalidità o la morte siano state causate da dolo o colpa grave del militare, oppure quando derivino da fatti che non abbiano alcuna relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra. In ogni caso non hanno alcuna relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra le infermità dovute ai comuni fattori etimologici, che possa ritenersi si sarebbero ugualmente manifestate o aggravate ancorchè il militare non si fosse trovato in servizio.
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LEGGE 10 agosto 1950, n. 648 (Art. 6 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo