Art. 8

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
È equiparato al servizio militare, agli effetti della concessione di pensioni, assegni o indennità di guerra, il servizio prestato da tutti i cittadini che, in occasione dello stato di guerra, vengano militarizzati dalle competenti autorità e posti al seguito di truppe operanti.
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