Art. 16

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Nel caso di infortunio per causa di guerra che colpisca, equipaggi di navi mercantili i quali, al momento del disastro, erano militarizzati, è in facoltà degli interessati di optare fra la pensione, l'assegno o l'indennità, previsti dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro, vigenti alla data del sinistro, nonchè dalle disposizioni speciali per gli equipaggi suddetti, e la pensione o l'assegno di guerra. Anche in tale caso si applicano le norme dei precedenti .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo