Art. 16
LEGGE 10 agosto 1950, n. 648
In vigore dal 16 set 1950
Nel caso di infortunio per causa di guerra che colpisca, equipaggi di navi mercantili i quali, al momento del disastro, erano militarizzati, è in facoltà degli interessati di optare fra la pensione, l'assegno o l'indennità, previsti dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro, vigenti alla data del sinistro, nonchè dalle disposizioni speciali per gli equipaggi suddetti, e la pensione o l'assegno di guerra.
Anche in tale caso si applicano le norme dei precedenti .
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