Art. 16 · LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

Art. 16

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Nel caso di infortunio per causa di guerra che colpisca, equipaggi di navi mercantili i quali, al momento del disastro, erano militarizzati, è in facoltà degli interessati di optare fra la pensione, l'assegno o l'indennità, previsti dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro, vigenti alla data del sinistro, nonchè dalle disposizioni speciali per gli equipaggi suddetti, e la pensione o l'assegno di guerra. Anche in tale caso si applicano le norme dei precedenti .
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