Art. 20

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Con le norme emanate in materia di pensione di guerra si intende regolato verso lo Stato qualsiasi diritto del militare che, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, e del civile che, per causa di fatti di guerra, abbiano riportato ferite o contratto infermità e, in caso di morte, qualsiasi diritto degli eredi o di terzi.
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LEGGE 10 agosto 1950, n. 648 (Art. 20 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo