Art. 26

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Per il trattamento di pensione sono istituite due tabelle, annesse alla presente legge e distinte con le lettere C e D. Si applica la tabella C, quando le ferite, lesioni od infermità siano state riportate, contratte o aggravate in una delle seguenti circostanze: a) in servizio presso reparti operanti impiegati in azioni di combattimento; b) in servizio presso reparti non operanti, in occasione di combattimenti o di azioni, anche episodiche di guerra; c) durante lo stato di prigionia; ovvero quando le mutilazioni siano state riportate durante operazioni di rastrellamento di ordigni bellici o di sminamento. Negli altri casi si applica la tabella D.
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LEGGE 10 agosto 1950, n. 648 (Art. 26 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo