Art. 30

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 22 dic 1964
Agli invalidi per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non riversibile nella misura di annue lire 96.000 se si tratta di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla 2ª alla 5ª e di annue lire 48.000 se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6ª all'8ª dell'annessa tabella A .
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LEGGE 10 agosto 1950, n. 648 (Art. 30 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo