Art. 33

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Il ricovero degli invalidi di guerra di ambedue i sessi, di età minore, in Istituti appositi che ne curino la rieducazione e qualificazione professionale in rapporto alle attitudini residue, è affidato all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. L'Opera si varrà del concorso di Enti giuridicamente riconosciuti che esplichino attività rientranti nei fini del presente articolo.
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