Art. 29

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 ago 1957
Ai titolari di pensione di guerra di la categoria, cui spetta un assegno di superinvalidità, ai sensi del precedente , è concesso un assegno supplementare non riversibile rispettivamente di annue lire 66.000 per le lettere A, A-bis, B; lire 60.000 per le lettere C, D ed E; e di lire 54.000 per le lettere F e G della tabella E annessa alla presente legge. Agli invalidi di prima categoria, i quali non fruiscano di assegni di superinvalidità, è concesso un assegno supplementare non riversibile di annue lire 160.000 comprensivo della aggiunta temporanea di cui all' del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257, che si intende assorbito. (2) Agli invalidi delle categorie dalla 2ª alla 8ª è concesso un assegno supplementare non riversibile rispettivamente di annue lire 54.000, 36.000, 22.800, 14.400, 12.000, 9.600 e 6.000. (2)
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LEGGE 10 agosto 1950, n. 648 (Art. 29 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo