Art. 37

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Nell'interesse dei minori ricoverati, ascritti a categorie inferiori alla 1ª, e con le cautele di legge è corrisposta ai loro legali rappresentanti la quota del trattamento complessivo di pensione di guerra detratti gli assegni supplementare e di cura.
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LEGGE 10 agosto 1950, n. 648 (Art. 37 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo