Art. 40

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Quando il militare od il civile, già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi per causa estranea alla guerra, perda in tutto od in parte l'organo superstite per causa di guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente alla invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi. Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver liquidato pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere per causa estranea alla guerra in tutto o in parte l'organo superstite. Le indennità dovute all'invalido da Enti pubblici, da Istituti o da privati per le lesioni non di guerra di cui al comma precedente sono detratte dall'importo dell'assegno nei modi stabiliti dall'. Nel caso di cui al secondo comma del presente articolo l'assegno avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
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