Art. 47

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Agli effetti del precedente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio. L'aumento integratore spetta anche per i tigli legittimati con decreto, per i figli naturali riconosciuti e per i figli adottati nelle forme di legge purchè la legittimazione, il concepimento e l'adozione siano rispettivamente avvenuti prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra da cui derivò l'invalidità.
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