Art. 48

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Le disposizioni degli sono estese alla donna provvista di pensione o di assegno di prima categoria.
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LEGGE 10 agosto 1950, n. 648 (Art. 48 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo