Art. 55

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 3 ago 2006
La vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per i fatti di guerra di cui all', contro la quale non sussista sentenza per separazione personale passata in giudicato, ha diritto alla pensione di guerra nella misura stabilita dall'annessa tabella G, quando la morte sia derivata da ferite, lesioni od infermità, riportate in contratte nelle circostanze indicate dal secondo comma dell'. Quando si tratti di militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra in circostanze diverse, oppure di civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell', la vedova ha diritto a pensione di guerra nella misura stabilita dalla annessa tabella H. Ai soli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la, celebrazione del matrimonio. La stessa disposizione è applicabile anche quando la morte del militare o del civile sia avvenuta dopo trascorso il termine anzidetto ma durante lo stato di guerra, e purchè le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volontà delle parti. (23)
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648#art-55

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 10 agosto 1950, n. 648 (Art. 55 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo