Art. 15

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Le norme dell'articolo precedente si applicano anche nei casi di morte o di invalidità di cittadini italiani, in dipendenza di fatti di guerra, ovunque avvenuti e che diano luogo a liquidazione di indennità da parte di Governi esteri.
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