Art. 15 · LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

Art. 15

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Le norme dell'articolo precedente si applicano anche nei casi di morte o di invalidità di cittadini italiani, in dipendenza di fatti di guerra, ovunque avvenuti e che diano luogo a liquidazione di indennità da parte di Governi esteri.
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