Art. 19 · LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

Art. 19

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Le norme di cui all'articolo precedente si applicano altresì ai dipendenti di tutti gli Enti per i quali sia ammesso, dalle norme vigenti, il riparto delle spese per le pensioni tra essi e lo Stato, in dipendenza dei servizi a quelli e a questo rispettivamente prestati, agli iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara; nonchè a tutti gli iscritti ai fondi, e trattamenti di previdenza costituiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in virtù di disposizioni legislative e regolamentari, ovvero di accordo collettivo o convenzione stipulata tra l'Istituto e l'Ente o l'Azienda da cui gli iscritti dipendono. Le stesse norme si applicano alle varie categorie di personale iscritto agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro e al personale governativo iscritto all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Se gli Enti, Amministrazioni o Istituti, di cui all' ed ai commi precedenti, siano tenuti a corrispondere solamente una indennità per una volta tanto, per gli effetti del presente articolo si provvede alla sua valutazione in rendita, vitalizia o temporanea in base alle apposite tabelle annesse alle leggi e ai regolamenti delle singole gestioni o delle gestioni affini.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648#art-19