Art. 56

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 24 feb 1962
Alle vedove in possesso di pensione di guerra è concesso un assegno di previdenza di annue lire 42.000, quando abbiano raggiunto il 60° anno di età, o, anteriormente, qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino in istato di bisogno. L'assegno può essere congruamente ridotto fino alla metà nei casi di minor bisogno. (9)
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LEGGE 10 agosto 1950, n. 648 (Art. 56 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo