Art. 57

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Quando il militare od il civile, appartenenti ad uno dei personali contemplati negli , abbiano acquistato diritto a trattamento ordinario di quiescenza, la vedova, in aggiunta al trattamento ordinario di riversibilità ad essa spettante, consegue la pensione di guerra. Se il militare od il civile non abbiano raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, alla vedova è dovuto, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno integratore commisurato a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria di riversibilità per quanti sono gli anni di servizio utile a pensione. Nulla è innovato circa il diritto di opzione per la pensione privilegiata ordinaria contemplata dagli .
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LEGGE 10 agosto 1950, n. 648 (Art. 57 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo