Art. 61
LEGGE 10 agosto 1950, n. 648
In vigore dal 24 feb 1962
Se con la vedova, concorra prole al godimento della pensione di guerra, questa è ulteriormente integrata, con un aumento di annue lire 36.000 per ciascun orfano, finchè non compia il 21° anno di età e sia nubile se di sesso femminile, oppure anche dopo compiuti gli anni 21, purchè sia inabile assolutamente a qualsiasi proficuo lavoro.
Qualora la inabilità sia temporanea, si applicano le norme del quarto comma dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1950-08-10;648#art-61