Art. 64
LEGGE 10 agosto 1950, n. 648
In vigore dal 28 lug 1988
I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai tigli legittimi nel diritto a pensione di guerra.
Sono equiparati ai figli legittimi anche i figli legittimati con decreto, quelli adottati nelle forme di legge prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra che cagionò la morte del genitore ed i figli naturali legalmente riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra, ovvero per sentenza purchè concepiti prima della ferita o della malattia da cui derivò la morte del genitore. Se concorrono con la vedova e con la prole legittima essi sono considerati come orfani di precedente matrimonio.
Sono altresì equiparati ai figli legittimi coloro che siano stati affiliati nelle norme di legge prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra che cagionò la morte dell'affiliante.
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