Art. 62

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 1 gen 1987
I figli e le figlie nubili, minorenni, del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o del civile deceduto per fatti di guerra contemplati nell', qualora siano altresì privi della madre o questa, per qualunque motivo, non possa conseguire la pensione o la perda per passaggio a nuove nozze, ovvero venga a mancare dopo la morte del marito, hanno diritto alla pensione nella misura di quella vedovile, con i benefici di cui agli . (16) Per il calcolo dell'aumento di cui all', il primo orfano non viene computato. I figli e le figlie nubili, minorenni, della donna morta per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o della civile deceduta per i fatti di guerra contemplati nell', qualora siano altresì privi del padre o questi sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro e risulti provvisto di un reddito complessivo inferiore alle annue lire 240.000 conseguono lo stesso trattamento previsto nei commi precedenti. (7) (9) (16) Non hanno diritto alla pensione di guerra i figli nati da matrimonio contratto posteriormente alle ferite o malattie, da cui derivò la morte, salvo i casi del secondo, terzo e quarto comma dell'. Per stabilire l'epoca delle ferite o malattie, si applica la norma del primo comma dell'. Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minori gli orfani maggiorenni, nubili se di sesso femminile, iscritti ad Università o ad Istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 260 anno di età.
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LEGGE 10 agosto 1950, n. 648 (Art. 62 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo