Art. 68

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
In caso di morte o di perdita del diritto a pensione della vedova o degli orfani, la pensione della vedova e le quote degli orfani si devolvono o si accrescono ai superstiti, salvo le riduzioni previste dall', dal giorno successivo a quello della morte, o dal giorno della perdita del diritto stesso.
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LEGGE 10 agosto 1950, n. 648 (Art. 68 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo