Art. 85

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Il soprassoldo di medaglia al valore per fatto di guerra si devolve per intero alla vedova ed agli orfani secondo le norme di cui al titolo III della presente legge.
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LEGGE 10 agosto 1950, n. 648 (Art. 85 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo