Art. 85 · LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

Art. 85

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Il soprassoldo di medaglia al valore per fatto di guerra si devolve per intero alla vedova ed agli orfani secondo le norme di cui al titolo III della presente legge.
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