Art. 93
LEGGE 10 agosto 1950, n. 648
In vigore dal 16 set 1950
Il diritto a pensione, assegno od indennità che sia stato perduto definitivamente per una qualunque delle cause contemplate dai precedenti articoli, può essere ripristinato quando sia intervenuta amnistia, grazia o riabilitazione.
Quando il diritto sia stato semplicemente sospeso per condanna a pena che importi interdizione temporanea dai pubblici uffici, il godimento della pensione o dell'assegno è ripristinato non appena espiata la pena e cessata la interdizione.
Ripristinato il diritto del titolare, cessano in tutti i casi di avere effetto i provvedimenti per la devoluzione della pensione o dell'assegno a favore degli altri aventi diritto.
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