Art. 97
LEGGE 10 agosto 1950, n. 648
In vigore dal 16 set 1950
Il diritto a pensione, assegno od indennità, che sia stato perduto in applicazione dell' può essere ripristinato qualora l'interessato provi di aver riacquistato la cittadinanza italiana.
Il ripristino ha effetto dal giorno della pronuncia del relativo provvedimento da parte della competente autorità italiana.
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