Art. 102

LEGGE 10 agosto 1950, n. 648

In vigore dal 16 set 1950
Il procedimento per la liquidazione si inizia di ufficio quando la ferita, lesione o infermità, riportata dal militare sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dalle competenti autorità amministrative e sanitarie. In tal caso, se il militare al termine della eventuale degenza ospedaliera o della licenza di convalescenza è giudicato inidoneo a qualsiasi servizio, perchè affetto da menomazioni che lasciano presumere diritto a pensione od assegno di guerra, l'ospedale o l'istituto che effettua la visita di controllo deve rimettere di ufficio la rispettiva pratica sanitaria alla competente Commissione medica per le pensioni di guerra per gli accertamenti sanitari. Contemporaneamente il militare è inviato in licenza speciale in atteso del trattamento di quiescenza.
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